Art. 2.
(Sanzioni).

      1. Chiunque esercita la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      2. Chiunque ricorre alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      3. Chiunque esercita la prostituzione nell'abitazione privata senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 1, comma 4, della questura competente per territorio è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      4. L'autorità di pubblica sicurezza intima alle persone di cui ai commi 1, 2 e 3, colte in flagranza di reato, di sottoporsi ad accertamenti sanitari nel termine di un mese. Nei confronti delle persone che non ottemperano all'intimazione entro tale termine si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
      5. È revocato il permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario che commette uno dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3. Si applica nei suoi confronti la disciplina concernente l'espulsione prevista dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
      6. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 7 è punito con l'ammenda da 500 euro a 10.000 euro.
      7. Chiunque non ottempera all'obbligo di interruzione dell'esercizio della prostituzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale.